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Risposta

La Legge 23.04.1992 all' art. 5, indica le seguenti distanze da adottare rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati:

  • linee a 132 KV = 10 m
  • linee a 220 KV = 18 m
  • linee a 380 KV = 28 m

N.B. distanze intese dal conduttore (cavi)

La Legge Regionale del Veneto n° 27 del 1993 indica:

  • linee a 132 KV 40÷70 m
  • linee a 220 KV 40÷80 m
  • linee a 380 KV 70÷150m

N.B. distanze intese dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea

Il D.P.C.M. 8/7/2003 attuativo della Legge Quadro 36/2001, indica che per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori devono provvedere a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Come proteggersi?

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