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(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 22 giugno 2001 n° 1636)
Introduzione: questa Circolare regolamenta l'installazione degli impianti in relazione al Regolamento comunale previsto dall'art. 8 comma 6 della Legge n° 36 del 2001 e dà opportuni chiarimenti sui contenuti di tale regolamento, anche in relazione alla normativa urbanistica.
PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI
Sezione Prima
ATTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
CIRCOLARI
Urbanistica
CIRCOLARE 12 luglio 2001, n. 12.
Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti. (Indirizzata ai Sig.ri Presidenti delle Provincie del Veneto; ai Sig.ri Sindaci dei Comuni del Veneto).
La recente Legge 22 febbraio 2001, n° 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001) ha posto i principi in materia di inquinamento elettromagnetico.
La legge quadro, per quanto concerne l'individuazione dei parametri di tutela, rinvia all'emanazione di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 4, comma 2).
Sino all'emanazione dei citati decreti l'art. 16 comma 1 dispone che continuano ad applicarsi, per quanto riguar-da gli impianti di telefonia mobile, le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381" Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute uma-na" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998), che è stato recepito dalla Regione Veneto con la D.G.R. 29 dicembre 1998 n. 5268 (pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 9 febbraio 1999). Nella materia, peraltro, si rammenta che è stata emanata anche la circolare esplicativa 9 agosto 2000, n. 14 (pubblicata in B.U.R. 1 settembre 2000, n. 78).
Per quanto concerne l'installazione e la modifica degli impianti continuano a trovare applicazione la legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, "Tutela igenico - sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" (pubblicata nel B.U.R. n. 58 del 13 luglio 1993) e la relativa circolare applicativa 23 giugno 1995, n. 18 (pubblicata nel B.U.R. n. 67 del 18 luglio 1995). Le disposizioni menzionate, tuttavia, non disciplinano gli aspetti urbanistici relativi all' installazione di tali impianti, ma i soli aspetti attinenti la prevenzione e la tutela igienico-sanitario.
Con il presente provvedimento sono emanate direttive urbanistiche concernenti l'individuazione dei siti per gli impianti per la telefonia mobile. Si evidenzia comunque che tali direttive sono destinate a trovare applicazione fino all'emanazione da parte della Regione di una nuova disci-plina della materia.
Si rammenta inoltre che le disposizioni del presente provvedimento, per le parti non in contrasto, potranno continuare a trovare applicazione anche a seguito dell'adozione da parte dello Stato del regolamento di cui all'art. 5 della legge quadro nonché a seguito dell'emanazione dei già menzionati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 2.
Per inquadrare correttamente gli aspetti urbanistici ed edilizi è opportuno premettere che, ai fini di una corretta localizzazione nel territorio degli impianti, non si deve trascurare la necessità di garantire un' adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia in quanto servizio di pubblica utilità.
L'art. 8 comma 6 della legge n. 36 del 2001 ha previsto che i Comuni possono adottare "un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".
Si ritiene preferibile, al fine di disciplinare adeguatamente gli aspetti urbanistici ed edilizi, che tali disposizioni siano ricondotte nell' ambito del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale mediante apposita variante. La variante seguirà le procedure di cui al comma 6° e 7° dell'art. 50 della L.R. n. 61/85 qualora ricorrano i presupposti lì indicati. E' da ritenere infatti che definendo le caratteristiche dei siti secondo le indicazioni di cui alle seguenti lettere a), b) e c), non si vada ad incidere sulle modalità di attuazione previste dall'an. 50, 4 comma lettera 1). Una volta adottata tale variante, in linea di principio non dovrebbe più esservi la necessità di predisporre ulteriori apposite varianti per la localizzazione di singole installazioni.
Per quanto attiene ai contenuti, il regolamento oltre a comprendere quanto già previsto per i piani di localizzazione di cui alla D.G.R. 29 dicembre 1998 n. 5268 (pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 9 febbraio 1999) potrà, nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:
In nessun caso il regolamento può prevedere deroghe ai parametri del D.M. n. 381/98 (cfr. TAR Lombardia, 11 sez. n. 3665/00; TAR Veneto, sez. III n. 1120/00), perché i limiti di tutela sanitaria sono di competenza dello Stato (art. 4, comma 2, della legge quadro), quindi non è con-sentito imporre delle distanze di rispetto predeterminate che gli impianti devono osservare.
Si ritiene infine che fino a quando i Comuni non si saranno dotati del regolamento di cui all'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, potranno continuare a trovare applicazione le prescrizioni contenute nei piani di localizzazione, eventualmente già adottati, di cui alla D.G.R. 29 dicembre 1998 n. 5268 (pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 9 febbraio 1999).
Il regolamento del Comune può prevedere oltre ai criteri indicati al punto precedente apposite disposizioni per disciplinare gli aspetti edilizi e paesaggistici, secondo gli indirizzi di seguito riportati.
Per l'installazione degli impianti è necessario il rilascio dei permessi edilizi previsti dalla normativa vigente (art. i della legge 28 gennaio 1977 n. 10).
Sembra opportuno sottolineare che il rilascio della concessione edilizia non comprende anche le autorizzazioni e i pareri previsti dalla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 che devono in ogni caso essere richiesti (si vedano in proposito le già menzionate circolari applicative n. 18/95 in BUR n. 67/95; la D.G.R. n. 5268/98 in BUR n. 12/99; la Circolare n. 14/00 in BUR n. 78/00).
Nel caso in cui l'impianto per la telefonia mobile debba essere localizzato in un sito soggetto a vincolo ambientale, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si rammenta che oltre alla concessione edilizia (permesso edilizio) deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata dalla commissione edilizia integrata come previsto dagli artt. 4 e 6 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63. Infatti a seguito della liberalizzazione in regime di concorrenza dell'installazione, dell'esercizio ed offerta di servizi di telecomunicazioni operato dal qua-dro normativo nazionale e comunitario di riferimento (la legge 31luglio 1997, n. 249; il D.P.R. 18 settembre 1997, n. 318; la direttiva 97/13/Ce del 10 aprile 1997) non ricorrono i presupposti richiesti dall' art. 2, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63, per incardinare in capo alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Al fine di uniformare l'istruttoria delle pratiche relative all'installazione delle stazioni radio base in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, si ritiene opportuno che le amministrazioni comunali richiedano ai gestori della telefonia cellulare la seguente documentazione in triplice copia:
Infine, più in generale, si ritiene che il descritto regolamento comunale possa prevedere la presentazione di analoga documentazione per tutte le autorizzazioni relative ad impianti delle stazioni radio base, nella considerazione che spesso l'installazione delle infrastrutture in ambiti non compresi all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico sono comunque visibili da questi ultimi e, pertanto, la loro localizzazione deve essere attentamente valutata anche mediante la presentazione di una documentazione idonea a verificare l'impatto della infrastruttura nel contesto territoriale interessato.
Per ogni ulteriore informazione in merito all'applicazione della suddetta circolare si possono chiedere informazioni alla Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali (servizio beni ambientali e parchi tel.041/2732575;041/2792782; per gli aspetti amministrativi ufficio affari generali 041/2792339).
Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan