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Legge regionale 30 giugno 1993 n. 27 (B.U.R. 55/1993)

PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI (1) (2) (3)

Introduzione: la LR 27/93 è entrata in vigore dal 1/1/2000 e riguarda solo i nuovi elettrodotti e i nuovi Piani Regolatori relativamente a destinazioni d'uso residenziali (o comunque di tipo prolungato) in prossimità di elettrodotti esistenti:

Art. 1 Finalità.

La Regione del Veneto regolamenta con la presente legge la realizzazione degli elettrodotti, al fine di tutelare l'ambiente coordinando le scelte urbanistiche. (4)

Art. 2 Strumenti urbanistici.

Negli strumenti urbanistici generali, e loro varianti, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui vanno attribuite le distanze di rispetto di cui all'articolo 4. (5)

Art. 3 Procedimento di intesa.

Nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica dei progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il parere regionale si attiene alle distanze di rispetto stabilite dall'articolo 4. Ai fini di cui al comma 1 i progetti degli elettrodotti debbono essere accompagnati dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) prescritta dalla vigente normativa.

Art. 4 Distanze di rispetto dagli elettrodotti.

  1. Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 132 kv è mantenuto ad una distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone, così come stabilito al comma 2. (6)
  2. La distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è in proporzione al potenziale, in modo che il campo elettrico misurato all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza, a 1,5 m. da terra, non superi il valore di 0,5 kv/m. ed il campo magnetico non sia superiore a 0.2 microtesla. (7)
  3. Le distanze di cui ai commi 1 e 2 sono misurate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea.
  4. Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui al comma 2 sono effettuate secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti.
  5. Il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3 non viene rilasciato nel caso di elettrodotti in cavo aereo in centri abitati o in zone di espansione edilizia previste nei piani regolatori vigenti o adottati, qualunque sia la distanza del tracciato dai fabbricati.

Art. 5 Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3 è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.

Art. 6 Misure di salvaguardia.

All'interno delle distanze di rispetto che verranno individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, non è consentita alcuna destinazione urbanistica urbanistica residenziale

NOTE

  1. Titolo così riformulato da art. 18, comma 1, legge regionale 1 settembre 1993, n. 43.
  2. I termini di applicazione della legge sono stati prorogati al 1° gennaio 1995 dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 che ha altresì previsto la caducazione degli effetti nel frattempo prodotti; al 1° gennaio 1996 dall'art. 43 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6; al 1° gennaio 1997 dall'art. 32 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6; al 1° gennaio 2000 dal comma 1 dell'art. 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6. La disciplina del regime transitorio nell'applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 prevista nei commi successivi dell'articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e censurata dal Governo è stata oggetto di un autonomo progetto di legge anch'esso rinviato, riapprovato dal Consiglio regionale e impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale; a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 382/1999 che ha respinto le eccezioni di incostituzionalità il progetto di legge è diventato la legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48 cui si rinvia.
  3. L'art. 79 comma 1 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone che sino all'approvazione entro 2 anni dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 resta ferma la ripartizione di competenza fra Regione ed enti locali prevista dalle leggi regionale vigenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico.
  4. Articolo così sostituito da art. 18, comma 2, legge regionale 1 settembre 1993, n. 43.
  5. Articolo così modificato da art. 18, comma 3, legge regionale 1 settembre 1993, n. 43; per la disciplina da applicare in via transitoria vedi anche la legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48.
  6. Comma così sostituito da comma 1 art. 98 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
  7. Comma così sostituito da comma 1 art. 98 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
  8. Articolo così sostituito da art. 18, comma 4, legge regionale 1 settembre 1993, n. 43.
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