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Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. (pubblicato sulla G.U. n. 257 deI 03 novembre 1998)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE d'intesa con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo anche conto delle norme comunitarie;
Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità nel quale, pur condividendosi l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di qualità anche al di la' dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate perplessità, in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica, nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive specifiche per l'esposizione a campi modulati in ampiezza;
Ritenuta la necessita' di riservare misure più cautelative perlomeno nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;
Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica, rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;
Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo 4, comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della popolazione per effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione prolungata;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;
il seguente regolamento:
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Definizioni ed unita' di misura
Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unita' di misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati 8 e C, e' parte integrante del presente decreto.
Art. 3 - Limiti di esposizione
Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.
Tabella 1
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Art. 4 - Misure di cautela ed obiettivi di qualità
Art. 5 - Risanamenti
Art. 6 - Entrata in vigore
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 settembre 1998
p. Il Ministro dell'ambiente Calzolaio p. Il Ministro della sanità Bettoni Brandani p. Il Ministro delle comunicazioni Vita Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 250
Allegato A DEFINIZIONI ED UNITA' DI MISURA (pubblicato a pag. 11 della G.U. n. 257/98) Allegato B MODALITA' ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI (pubblicato a pag. 12 della G.U. n. 257/98)
Allegato C RIDUZIONI A CONFORMITA' (pubblicato a pag. 13 della G.U. n. 257/98)
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il testo del comma 6, lettera a), n. 15), dell'art. 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il seguente:
"6. Le competenze dell'Autorità sono cosi' individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: 1)-14) (omissis);
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie".
- Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di pù Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
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