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DECRETO LEGISLATIVO 4/09/2002 n° 198 "Decreto Gasparri"

Nota: all'art. 5 sono contenute le norme che hanno consentito, fino alla cassazione integrale del decreto da parte della Corte Costituzionale con sentenza n° 303 del 1/10/2003, la libera localizzazione delle stazioni radio base sul territorio, senza alcun possibile controllo da parte delle Amministrazioni locali e dei cittadini.

DA QUESTA DATA IL PRESENTE DECRETO E' STATO DICHIARATO INTEGRALMENTE NON COSTITUZIONALE E PERTANTO HA CESSATO LA SUA VALIDITA'

Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 37 della Costituzione; Visto l'articolo 1. comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n.443; Vista la deliberazione CIPE 21 dicembre 2001 n.121 pubblicata nella G.U. n.68 del 21 marzo 2002 ed in particolare la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002; Acquisito il parere della Conferenza unificata dì cui all'articolo 8 del decreto legislativo 25 agosto 1997, n.281; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio, e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per gli Affari regionali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

EMANA Il seguente decreto legislativo:

Articolo l Obiettivi Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1. della legge 21 dicembre 2001, n. 443. al fine di:

  1. agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando cosi un mercato effettivamente concorrenziale;
  2. consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico:
  3. razionalizzare le procedure autorizzatone per l'installazione di impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza;
  4. assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 Febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione;
  5. dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
  6. favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36;
  7. assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agii utenti, incentivando così il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del settore;
  8. assicurare l'osservanza dei principi dì concorrenza e non discriminazione con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;
  9. favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione sull'intero territorio nazionale;
  10. facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente, al decreto interministeriale 6 ottobre 1998 ed al decreto ministeriale di telecomunicazioni del 22 dicembre 1998.

Articolo 2 Definizioni

La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo deve intendersi nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento ed. in particolare, dal DPR 29 marzo 1973 n. 156. dal DPR 19 settembre 1997, n. 318 dalla Direttiva dei Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Marzo 1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11 marzo 1999 n. 58 nonché dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e successive modificazioni.

Articolo 3 Infrastrutture di telecomunicazioni

  1. Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1. della legge 21 dicembre 2001 n. 443. sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo X, comma 1. lettera c), della legge 22 febbraio 2001 , n. 36.
  2. Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
  3. Le infrastruttura di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16. comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001. n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

Articolo 4 Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici

  1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche dì emissione di questi ultimi ed, in specie, installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS. per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla Regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36. e relativi provvedimenti di attuazione.
  2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999 n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Articolo 5 Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici

  1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all'articolo 4 è presentata all'ente locale dai soggetti a tal fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
  2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A. realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA', conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, ai modello di cui all'allegato B.
  3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA. che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
  4. Il responsabile dei procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. II termine di cui al successivo articolo 6, comma i, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
  5. Nei caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed un rappresentante dell' Amministrazione dissenziente.
  6. La conferenza di servizi, deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.
  7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa ai Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 6 Esiti e conseguenze

  1. La istanze di autorizzazione e le denuncie di attività di cui all'articolo 5, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impiantì già esistenti, si intendono accolte qualora. entro novanta giorni dalla presentazione dei progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
  2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nei termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione dei silenzio-assenso.

Articolo 7 Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico

  1. Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato C, all'ente locale ovvero alla|_figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
  2. Il responsabile. del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza. il rilascio di dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
  3. Entro il termine dì trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessare dall'installazione,
  4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
  5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.
  6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
  7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima, si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.

Articolo 8 Condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per telecomunicazion

  1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori di telecomunicazione interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico ai Ministero delle Comunicazioni, o ad altro ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposto archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 7.
  2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al precedente comma, gli operatori di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo e/o alla coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un,piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio dalla priorità delle domande.
  3. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 7.

Articolo 9 Reti dorsali

  1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato D, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
  2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, dei lavori, anche ai sensi degli articolo 12 e seguenti dei D.P.R. 3 giugno 2001, n.327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle Comunicazioni.
  3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e segmenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari. ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.
  5. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire ai titolari delle licenze individuali una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificali in formato elettronico al Ministero delle Comunicazioni, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 8. comma 1, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari delle licenze individuali.
  6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

Articolo 10 Oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico 1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessaria per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'art.4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui ai presente decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993. n. 507 oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2 lett. e) del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Articolo 1l Limitazioni legali al la proprietà privata 1. Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, all'articolo 232 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973. n.156, è aggiunto il seguente comma: "L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture".

Articolo 12 Disposizioni finali

  1. I diversi titoli già rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
  2. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore dei presente decreto in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come denuncia di inizio attività,
  3. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali dei Ministero delle Comunicazioni la descrizione di ciascun impianto installato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati al presente decreto, al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresì i modelli relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono ai Ministero delle comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni può delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.
  4. È abrogato l'orticolo 2 bis della legge 1 luglio 1997. n.189.

Articolo 13 Legislazione regionale 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.

Articolo 14 Entrata in vigore

Il presente decreto legislativo è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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